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D.M. 09/09/1957b) liberi docenti; c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali; d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale g) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie; a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti; c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali; d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale h) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti; c) direttori di Stazioni sperimentali agrarie; d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore; e) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale: Tre di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo i) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti; c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore; d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale l) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna Commissione è composta del presidente e di unidici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli unidici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti; c) direttori di istituti zooprofilattici; d) funzionari tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubbli ca col grado di ispettore superiore o qualifica superiore; e) direttori del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti; f) ufficiali superiori veterinati;g) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo m) per gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti; c) direttori degli uffici di statistica comunali; d) esperti di statistica. Ciascuna Sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore. Art. 9 Alle dirette dipendenze del presidente della Commissione esaminatrice può essere aggregata una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami. Le Commissioni di vigilanza sono retribuite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5. Art. 10 Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. Ciascuna Commissione non può esaminare più di 150 candidati. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi del presidente e dal relatore segretario. Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate a un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione universitaria, designato dal redattore dell'Università. Per le Commissioni costituite presso le prefetture, le operazioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno, designato dal prefetto. Art. 11 Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni. Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi con ordinanza ministeriale. Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre. Con avviso da affliggersi tempestivamente all'albo delle Università o delle Prefetture, è data preventiva notizia a cura dei presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco. Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato. Art. 12 Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico. Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi - fatto estrarre, a sorte da uno dei candidati il tema da svolgere - detta o fa dettare il tema stesso. Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono es- sere svolte anche in più di una giornata. Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente. I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna. I candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza. In caso di necessità il presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9. Art.13 Ultimate le prove scritte, pratiche o grafiche la Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del candidato alle prove orali e redige il relativo elenco che viene affisso all'albo. Art. 14 Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive. Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. Art. 15 Compiute le operazioni di cui all'artcolo precedente, il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta. Dopo di che il presidente della Commissione: a) dispone l'affissione, nell'albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove; b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato da tutti i commissari. Altra copia dell'elenco stesso, del pari firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione; c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alla Università o Istituti che hanno loro rilasciati i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi. Art. 16 Il presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami. In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro. Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge. Art. 17 Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaboratori dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione. Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la prefettura. Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli Archivi di Stato. Art. 18 I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati. Art. 19 Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione che immediatamente segue, è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Qualora nemmeno nella nuova sessione consegua l'idoneità, non potrà presentarsi alla sessione immediatamente susseguente. Il disposto del precedente comma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue. Art. 20 A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale. Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario stesso. L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, dell'Università o Istituto superiore ove è sta to conseguito il titolo accademico, nonchè del voto riportato. Detto elenco viene pubblicato nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero. In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi che, muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati. Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, rilasciata dall'Opera dell'Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico, attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956 n. 1378. Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato. |
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